Regimi fiscali agevolati
Regimi fiscali agevolati dal 2012
L’art. 27 del D.L. 98/2011, integrato con le modifiche della legge di conversione 111/2011, ha apportato variazioni significative ai regimi fiscali agevolati in vigore fino al 31/12/2011.
Si rammenta come questi fossero riconducibili:
1. al regime dei contribuenti minimi introdotto dalla L. 244/2007 (c.d. forfettone)
2. al regime delle nuove iniziative produttive introdotto dalla L. 388/2000 (c.d.forfettino).
Dal 1/1/2012 è entrato in vigore il nuovo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità“, contenuto nel decreto legge 98 del 2011.
Presentato come modifica del regime dei contribuenti minimi introdotto dalla L. 244/2007, tale nuova disciplina rappresenta in realtà una sorta di fusione tra i due regimi agevolati preesistenti (forfettone e forfettino), riprendendone in buona misura le caratteristiche per ciò che attiene ai requisiti di accesso e alle agevolazioni previste.
Malgrado ciò che si potrebbe supporre, però, il nuovo regime non sostituisce i due sistemi preesistenti, che – sia pure con modifiche, almeno per ciò che riguarda il forfettone (ormai ex-forfettone) – continuano a esistere.
Dal 1/1/2012 convivranno pertanto tre regimi fiscali agevolati:
- i nuovi minimi (o superminimi) ex D.L. 98/2011
- il regime delle nuove iniziative produttive (forfettino) ex L. 388/2000
- i vecchi minimi (o ex-minimi) ex L. 244/2007.
Vediamo brevemente che cosa prevede la disciplina dei “nuovi minimi”.
In termini essenziali, la nuova norma prevede un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa, un’arte o una professione (o che l’hanno intrapresa dopo il 31/12/2007), consistente:
– in un’aliquota IRPEF e relative addizionali ridotta al 5%
– nell’esonero dall’IVA, dall’IRAP e dagli studi di settore
– nell’esonero dalla tenuta delle registrazioni e scritture contabili.
Il regime è applicabile alle persone fisiche, professionisti o imprenditori individuali (anche imprese familiari) se sussistono determinati requisiti, tra cui l’avvio di una nuova attività e il conseguimento di ricavi/compensi in misura non superiore a 30.000€
La permanenza massima nel regime agevolato (ovviamente in presenza dei requisiti richiesti) è di cinque anni, oppure fino al compimento del 35esimo anno. Vale a dire che, se il soggetto che ha optato per questo regime agevolato non ha ancora compiuto i 35 anni, può continuare ad avvalersi delle agevolazioni previste anche per un periodo maggiore di 5 anni, fino – appunto – al compimento del 35mo anno d’età.
Coloro che fino al 31/12/2011 hanno usufruito del precedente regime dei contribuenti minimi ex. art. 1, cc. 96 e segg. della L. 244/2007, se non in possesso dei nuovi requisiti (in particolare: avvio nuova attività), non potranno usufruire dei benefici del nuovo regime agevolato.
Per costoro, purché in possesso dei requisiti previsti dal c. 96 della legge del 2007, resta comunque la possibilità di avvalersi di quello che è stato ribattezzato il regime dei “vecchi minimi”, consistente in alcune agevolazioni, tra cui:
- l’esonero dagli obblighi di registrazione a fini IVA e dalla tenuta delle scritture contabili
- l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’IVA
- l’esonero dall’IRAP.
Tali contribuenti diventano invece soggetti:
- all’applicazione dell’IVA, con liquidazione e dichiarazione annuale
- agli studi di settore
- all’applicazione dell’aliquota IRPEF ordinaria e alle relative addizionali.
Quanto al forfettino (regime delle nuove iniziative produttive), resta in vigore, non essendo stato esplicitamente abolito dal D.L. 98/2011. Esso può rappresentare un’alternativa alla disciplina dei “nuovi minimi”, specie quando manchino i requisiti del non superamento dei 15.000 € d’investimento in beni strumentali (che, va ricordato, includono anche le locazioni) o in presenza di spese per dipendenti e/o collaboratori, entrambe situazioni che impedirebbero l’opzione per il nuovo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità”.
Zamprogna & Brusa Consulting – Studio commercialista e di consulenza direzionale